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Consultazione 2017/67: Revisione parziale della legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP) (Soppressione del termine di cambio dei biglietti di banca) · 2 pagine
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1La Banca nazionale svizzera è tenuta a rimborsare il valore nominale del biglietto deteriorato quando la serie cui appartiene e il numero possono essere riconosciuti e se il portatore ne presenta un frammento maggiore della metà oppure fornisce la prova che il resto del biglietto è stato distrutto.
1bisPer via d’ordinanza la Banca nazionale svizzera può prevedere una deduzione sul valore nominale dei biglietti deteriorati per cause diverse dall’usura.
Art. 9 cpv. 3 e 4
3La Banca nazionale svizzera cambia al valore nominale i biglietti ritirati emessi dopo il 1976 con la sesta serie o una serie successiva. È fatto salvo l’articolo 8.
4Abrogato
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.