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Consultazione 2017/82: Introduzione dell'ordinanza sull'esportazione e l'intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili nella legge sul controllo dei beni a duplice impiego

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946.202 Legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici1 (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del …2,

decreta:

I

La legge del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego è modificata come segue:

Art. 6

3

Il Consiglio federale disciplina il rifiuto dell’autorizzazione d’esportazione e di mediazione di beni a duplice impiego secondo l’articolo 2 capoverso 2 che possono essere usati per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

RU 1997 1697

1 Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 26 set. 2016 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri sui programmi europei di navigazione satellitare, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2191; FF 2014 331).

2 FF