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Consultazione 2018/15: Modifica della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG). Prolungare la durata dell'indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato. · 2 pagine

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4 Il Consiglio federale disciplina il diritto al prolungamento della durata del versamento dell’indennità delle donne che, per incapacità al lavoro o disoccupazione, non possono riprendere un’attività lucrativa alla fine del congedo di maternità.

Art. 16d Estinzione del diritto

1 Il diritto si estingue 98 giorni dopo il suo inizio.

2 In caso di ospedalizzazione del neonato, si estingue alla fine del prolungamento previsto all’articolo 16c capoverso 3.

3 Si estingue prima del termine previsto se la madre riprende un’attività lucrativa o muore.

II

Il Codice delle obbligazioni3 è modificato come segue:

Art. 329f cpv. 2

2 In caso di ospedalizzazione del neonato, il congedo di maternità è prolungato in misura equivalente al prolungamento della durata del versamento dell’indennità di maternità.

Art. 336c cpv. 1 lett. cbis

1 Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro: cbis. prima del termine del congedo di maternità prolungato conformemente all’articolo 329f capoverso 2;

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

3 RS 220