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Consultazione 2018/15: Modifica della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG). Prolungare la durata dell'indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato. · 2 pagine

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Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità Avamprogetto (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)

Modifica del…

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ……1,

decreta:

I

La legge del 25 settembre 19522 sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:

Art. 16b cpv. 3 lett. a

3 Il Consiglio federale disciplina il diritto all’indennità delle donne che per incapacità al lavoro o disoccupazione:

a. durante i nove mesi precedenti il parto non hanno esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi;

Art. 16c, rubrica, nonché cpv. 2–4 Inizio del diritto e durata del versamen-

to dell’indennità

2 L’indennità è versata per 98 giorni consecutivi, a decorrere dall’inizio del diritto.

3 La durata del versamento è prolungata di una durata equivalente a quella dell’ospedalizzazione del neonato, ma al massimo di 56 giorni, se sono soddisfatte cumulativamente le condizioni seguenti:

a. il neonato è ospedalizzato ininterrottamente per almeno tre settimane immediatamente dopo la nascita;

b. la madre fornisce la prova che al momento del parto prevedeva di riprendere un’attività lucrativa alla fine del congedo di maternità.

RS ...

1FF ...

2 RS 834.1

2017–......