Progetto
Consultazione 2018/15: Modifica della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG). Prolungare la durata dell'indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato. · 2 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
[Signature] [QR Code]
Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità Avamprogetto (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)
Modifica del…
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ……1,
decreta:
I
La legge del 25 settembre 19522 sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:
Art. 16b cpv. 3 lett. a
3 Il Consiglio federale disciplina il diritto all’indennità delle donne che per incapacità al lavoro o disoccupazione:
a. durante i nove mesi precedenti il parto non hanno esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi;
Art. 16c, rubrica, nonché cpv. 2–4 Inizio del diritto e durata del versamen-
to dell’indennità
2 L’indennità è versata per 98 giorni consecutivi, a decorrere dall’inizio del diritto.
3 La durata del versamento è prolungata di una durata equivalente a quella dell’ospedalizzazione del neonato, ma al massimo di 56 giorni, se sono soddisfatte cumulativamente le condizioni seguenti:
a. il neonato è ospedalizzato ininterrottamente per almeno tre settimane immediatamente dopo la nascita;
b. la madre fornisce la prova che al momento del parto prevedeva di riprendere un’attività lucrativa alla fine del congedo di maternità.
RS ...
1FF ...
2 RS 834.1
2017–......