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Consultazione 2018/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla medicina della procreazione: semplificazione della comunicazione dei dati al figlio · 2 pagine
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Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP)
del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 4 dicembre 20001 sulla medicina della procreazione è modificata come segue:
Art. 21 cpv. 2 e 3
2 Deve provare la sua identità mediante una copia del passaporto, della carta d’identità o di un documento d’identità equivalente e l’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 27 capoverso 1 o 2 della legge.
3 Se il figlio non è manifestamente in grado di condurre da sé la sua causa, l'Ufficio può invitarlo a designare un rappresentante.
Art. 23 Informazione del figlio
1 Se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 27 capoverso 1 o 2 della legge, l’Ufficio comunica per scritto le informazioni al figlio.
2 Se la condizione di cui all’articolo 27 capoverso 1 non è adempiuta, l’Ufficio comunica per scritto al figlio di non avere ancora diritto all’informazione.
3 Se la condizione di cui all’articolo 27 capoverso 2 non è adempiuta, l’Ufficio comunica per scritto al figlio che non sussiste alcun interesse degno di protezione.
4 L’Ufficio informa il figlio se il donatore non ha potuto essere trovato o identificato in maniera univoca, se non ha risposto o ha rifiutato di incontrare il figlio.
5 L’Ufficio informa il figlio in merito a offerte di consulenza.
Art. 24
Abrogato
RS ..........
1 RS 810.112.2
2018–......