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Consultazione 2018/25: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) · 2 pagine
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Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 15 gennaio 19711 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:
Art. 39 cpv. 2 e 3
2 Per la fissazione della quota a carico della Confederazione sono determinanti i casi correnti del mese di maggio dell’anno per cui sono accordati i sussidi.
3Le basi di calcolo relative ai casi di cui al capoverso 2 vanno comunicate all’Ufficio centrale di compensazione entro il 10 giugno dell’anno per cui sono accordati i sussidi. L'Ufficio federale stabilisce i dettagli della comunicazione.
Art. 42b cpv. 2
2Fanno stato i casi correnti del mese di maggio dell’anno per cui sono accordati i sussidi.
Art. 42c cpv. 2 e 3
2L’Ufficio federale accorda ai Cantoni, per l’anno corrente, anticipazioni trimestrali. Ciascuna di esse non deve superare di regola l'80 per cento del corrispondente importo dei sussidi presumibili. Il calcolo è effettuato sulla base del numero di casi dell’anno precedente.
3Il conguaglio è effettuato entro la metà di gennaio dell’anno seguente.
SR ..........
1 RS 831.301
2018–......