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Consultazione 2018/76: Legge federale sulla partecipazione ai costi di controllo dell'obbligo di annunciare i posti vacanti · 2 pagine

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Legge federale Progetto preliminare

sulla partecipazione ai costi di controllo dell’obbligo di annunciare i posti vacanti (…)

del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 110 capoverso 1 lettera b e 121a della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del [data]2,

decreta:

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la partecipazione della Confederazione ai costi dei Cantoni per il controllo relativo al rispetto dell’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a capoversi 3 e 4 della legge del 16 dicembre 20053 sugli stranieri (LStr).

Art. 2 Contributo della Confederazione

1La Confederazione partecipa ai costi sostenuti dai Cantoni per lo svolgimento dei controlli con un importo forfettario per ogni controllo effettuato.

2Il Consiglio federale stabilisce l’entità dell’importo forfettario e le relative condizioni di versamento. L’importo forfettario è calcolato in modo da coprire la metà dei costi salariali di un controllo sostenuti nel quadro di un’attività di controllo efficiente.

Art. 3 Esecuzione

1I Cantoni provvedono a controllare in modo adeguato l’obbligo di annunciare i posti vacanti.

2Le autorità impiegate per controllare l’obbligo di annunciare i posti vacanti presentano ogni anno alla Segreteria di Stato dell’economia un rapporto sulla loro attività di controllo.

3Il Consiglio federale può emanare disposizioni esecutive riguardanti:

a. il tipo e la portata dei controlli;

b. la collaborazione tra le autorità impiegate dai Cantoni per controllare l’obbligo di annunciare i posti vacanti e altre autorità.

Art. 4 Modifica di altri atti normativi

1. Legge federale del 20 giugno 20034 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo

Art. 9 cpv. 1 lett. b

1La SEM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione:

b. autorità impiegate dai Cantoni per controllare l’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a della legge del 16 dicembre 20055 sugli stranieri;

2. Legge del 6 ottobre 19896 sul collocamento

Art. 35 cpv. 3 lett. k

3I seguenti uffici possono accedere al sistema d’informazione mediante procedura di richiamo al fine di adempiere i loro compiti legali:

k. le autorità impiegate dai Cantoni per controllare l’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a della legge del 16 dicembre 20057 sugli stranieri (LStr).

Art. 5 Referendum ed entrata in vigore

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

1RS 101

2FF 20XX ...

3 RS 142.20

4 RS 142.20

5 RS 142.20

6 RS 823.11

7 RS 142.20

2016–......