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Consultazione 2018/81: Iv.pa. 16.411 «Per la protezione della personalità anche nella vigilanza sull'assicurazione malattie» · 2 pagine
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Legge federale Progetto preliminare
sulla trasmissione di dati degli assicuratori nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del
Consiglio degli Stati del [data della decisione della Commissione]1;
visto il parere del Consiglio federale del [data]2,
decreta:
I
I seguenti atti normativi sono modificati come segue:
1. Legge federale del 18 marzo 19943 sull’assicurazione malattie
Titolo prima dell’art. 21
Sezione 4: Trasmissione di dati e statistiche
Art. 21 Dati degli assicuratori
1Gli assicuratori sono tenuti a trasmettere regolarmente all’Ufficio federale i dati necessari per l’adempimento dei suoi compiti secondo la presente legge.
2I dati devono essere trasmessi in forma aggregata. Il Consiglio federale può prevedere che debbano essere trasmessi inoltre i dati di ogni assicurato nel caso in cui i dati aggregati non siano sufficienti per l’adempimento dei seguenti compiti e i dati di ogni assicurato non possano essere raccolti in altro modo:
a. sorvegliare l’evoluzione dei costi secondo il tipo di prestazione e il fornitore di prestazioni nonché elaborare le basi decisionali per misure volte a contenere l’evoluzione dei costi;
RS ...
1FF 2018 ...
2FF 2018 ...
3 RS 832.10
2017–......