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Consultazione 2018/81: Iv.pa. 16.411 «Per la protezione della personalità anche nella vigilanza sull'assicurazione malattie» · 2 pagine

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Legge federale Progetto preliminare

sulla trasmissione di dati degli assicuratori nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del

Consiglio degli Stati del [data della decisione della Commissione]1;

visto il parere del Consiglio federale del [data]2,

decreta:

I

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Legge federale del 18 marzo 19943 sull’assicurazione malattie

Titolo prima dell’art. 21

Sezione 4: Trasmissione di dati e statistiche

Art. 21 Dati degli assicuratori

1Gli assicuratori sono tenuti a trasmettere regolarmente all’Ufficio federale i dati necessari per l’adempimento dei suoi compiti secondo la presente legge.

2I dati devono essere trasmessi in forma aggregata. Il Consiglio federale può prevedere che debbano essere trasmessi inoltre i dati di ogni assicurato nel caso in cui i dati aggregati non siano sufficienti per l’adempimento dei seguenti compiti e i dati di ogni assicurato non possano essere raccolti in altro modo:

a. sorvegliare l’evoluzione dei costi secondo il tipo di prestazione e il fornitore di prestazioni nonché elaborare le basi decisionali per misure volte a contenere l’evoluzione dei costi;

RS ...

1FF 2018 ...

2FF 2018 ...

3 RS 832.10

2017–......