Progetto

Consultazione 2018/81: Iv.pa. 16.411 «Per la protezione della personalità anche nella vigilanza sull'assicurazione malattie» · 2 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

b. analizzare gli effetti della legge e della sua relativa esecuzione nonché elaborare le basi decisionali in vista di modifiche della legge e della sua relativa esecuzione;

c. valutare la compensazione dei rischi.

Minoranza (Stöckli, Berberat, Bruderer Wyss, Rechsteiner Paul)

d. valutare e verificare l’economicità e la qualità delle prestazioni nel settore dei medicamenti nonché nel settore dei mezzi e degli apparecchi.

3L’Ufficio federale è responsabile affinché nell’ambito dell’utilizzazione dei dati sia salvaguardato l’anonimato degli assicurati.

Art. 23, rubrica

Statistiche

2. Legge del 26 settembre 20144 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie

Art. 35, rubrica e cpv. 2

Obbligo d’informare, di trasmettere dati e di notificare

2Sono tenute a trasmettere regolarmente all’autorità di vigilanza i dati necessari per adempiere i suoi compiti secondo la presente legge. I dati devono essere trasmessi in forma aggregata. Il Consiglio federale può prevedere che debbano essere trasmessi inoltre i dati di ogni assicurato se questo è necessario per adempiere determinati compiti di vigilanza; designa questi compiti e i dati di ogni assicurato che devono essere trasmessi. L’autorità di vigilanza è responsabile affinché nell’ambito dell’utilizzazione dei dati sia salvaguardato l’anonimato degli assicurati.

II

1La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

4 RS 832.12