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Consultazione 2018/87: Abolizione dei dazi doganali sui prodotti industriali · 275 pagine

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Allegati 1 e 2 (art. 1 cpv. 1)

Titolo nota a piè di pagina

3

Tariffa Doganale

Nell’allegato 1 (tariffa doganale svizzera) parte 1a (tariffa d’importazione) l’aliquota di dazio della tariffa generale per le voci di tariffa 2501.0000–3407.0000, 3502.2000– 3504.0000, 3505.2090–3808.9900, 3809.1090–3822.0000, 3823.1190, 3823.1290, 3823.1300 e 3823.1990–9706.0000 è fissata a 0.00 franchi.

Nell’allegato 1 (tariffa doganale svizzera) parte 1a (tariffa d’importazione) le voci di tariffa sono modificate secondo la seguente tabella:

Significato delle diciture indicate nella colonna A:

- «depennare»: eliminare la voce di tariffa nonché la relativa denominazione della merce;

- «nuova num.»: nuova numerazione della voce di tariffa (la denominazione della merce resta invariata);

- nessuna dicitura: la voce di tariffa nonché la denominazione della merce restano immutate.

.

3 Giusta l’art. 5 cpv. 1 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), la tariffa generale non è pubblicata nella RU. Il testo può essere consultato sul sito www.ezv.admin.ch > Tariffa doganale – Tares > Basi legali sulla tariffa doganale > Tariffa generale.