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Consultazione 2019/1: Parità di trattamento in materia di ricongiungimento familiare per le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoriamente

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Legge sull’asilo Progetto preliminare (LAsi)

(Parità di trattamento in materia di ricongiungimento familiare delle persone bisognose di protezione e delle persone ammesse provvisoriamente)

Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del [data della decisione della Commissione]1;

visto il parere del Consiglio federale [data]2,

decreta:

I

La legge del 26 giugno 19983 sull’asilo è modificata come segue:

Art. 71 cpv. 1 e 1a

1La protezione provvisoria è accordata anche ai coniugi delle persone bisognose di protezione e ai figli minorenni se chiedono insieme la protezione e non vi sono motivi d’esclusione ai sensi dell’articolo 73.

1aSe gli aventi diritto secondo il capoverso 1 sono stati separati da un evento di cui all’articolo 4, la protezione provvisoria è accordata al coniuge della persona bisognosa di protezione e ai suoi figli minorenni soltanto se le condizioni di cui all’articolo 85 capoversi 7–7terdella legge federale del 16 dicembre 20054 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) sono soddisfatte.

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

1FF 2019 ...

2FF 2019 ...

3 RS 142.31

4 RS 142.20, RU 2017 6521 2019–......