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Consultazione 2019/1: Parità di trattamento in materia di ricongiungimento familiare per le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoriamente
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Legge sull’asilo Progetto preliminare (LAsi)
(Parità di trattamento in materia di ricongiungimento familiare delle persone bisognose di protezione e delle persone ammesse provvisoriamente)
Modifica del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del [data della decisione della Commissione]1;
visto il parere del Consiglio federale [data]2,
decreta:
I
La legge del 26 giugno 19983 sull’asilo è modificata come segue:
Art. 71 cpv. 1 e 1a
1La protezione provvisoria è accordata anche ai coniugi delle persone bisognose di protezione e ai figli minorenni se chiedono insieme la protezione e non vi sono motivi d’esclusione ai sensi dell’articolo 73.
1aSe gli aventi diritto secondo il capoverso 1 sono stati separati da un evento di cui all’articolo 4, la protezione provvisoria è accordata al coniuge della persona bisognosa di protezione e ai suoi figli minorenni soltanto se le condizioni di cui all’articolo 85 capoversi 7–7terdella legge federale del 16 dicembre 20054 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) sono soddisfatte.
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
1FF 2019 ...
2FF 2019 ...
3 RS 142.31
4 RS 142.20, RU 2017 6521 2019–......