Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/2: Ordinanza sulle misure volte a garantire la sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione · 12 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/fascicolo: COO.2180.109.7.273199 / 217.1/2018/00001
non può fondarsi su una percezione soggettiva. Sono determinanti criteri oggettivamente misurabili, che però non possono essere definiti nell’ordinanza in quanto la loro definizione in questo contesto risulterebbe troppo rigida e dunque scorretta. Le circostanze alle quali una minaccia contro una minoranza va considerata particolarmente elevata dipendono dalla situazione specifica in materia di sicurezza e non possono essere fissate a priori in modo astratto. La minaccia, tuttavia, non può essere troppo a breve termine poiché l’idea del sostegno finanziario della Confederazione e della necessaria procedura preliminare si orienta a situazioni a medio o lungo termine. Le minacce acute vanno gestite dai competenti organi federali, cantonali e comunali preposti alla sicurezza.
L’articolo 3 capoverso 3 stabilisce che il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) valuta il bisogno di particolare protezione all’attenzione dell’autorità decisionale, ossia fedpol (cfr. art. 11). Il SIC, il cui compito centrale consiste nell’individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna (art. 6 cpv. 1 LAIn), dispone delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per poter effettuare una simile valutazione. Per valutare il bisogno di particolare protezione di una determinata minoranza il SIC si limiterà a valutare la minaccia connessa all’estremismo violento o al terrorismo a cui questa è esposta. Dispone già dei metodi e dei criteri a tal scopo necessari. La sua valutazione parte dai gruppi o dalle organizzazioni di estremismo violento o terroristici che perseguono una corrispondente motivazione («dal punto di vista degli autori»). Il SIC non dispone per contro di una base legale che gli consenta una valutazione dalla prospettiva delle vittime. La sua valutazione costituisce un’importante base per la decisione di fedpol ma non l’unica, non è vincolante e in quanto tale non è impugnabile.
3.2 Sezione 2: Misure
3.2.1 Articolo 4
L’articolo 4 nomina gli scopi delle misure che possono essere sostenute. Lo possono le misure di protezione di natura edile e tecnica volte a impedire reati (lett. a). Costituiscono misure edili i provvedimenti passivi (recinzioni, mura o dispositivi di sicurezza all’entrata) tesi a tenere lontane persone intenzionate a compiere reati. Le misure tecniche comprendono in particolare videocamere di sorveglianza o impianti d’allarme. È escluso qualsiasi tipo di tecnologia delle armi. Può pure essere sostenuta finanziariamente la formazione di membri di minoranze bisognose di particolare protezione nei settori del riconoscimento dei rischi e della prevenzione delle minacce (lett. b). È ammessa la formazione all’autodifesa disarmata. La formazione nell’impiego di armi è esclusa. Un altro scopo che consente il sostegno è la sensibilizzazione di minoranze bisognose di particolare protezione o di terzi (lett. c). Ciò comprende misure volte a informare i membri di tali minoranze o terzi specifici (p. es. persone vicine) per quanto riguarda le minacce esistenti e i provvedimenti specifici indicati per garantire la loro sicurezza. Le informazioni sulle minoranze bisognose di particolare protezione (lett. d) sono per contro rivolte ad ampie cerchie di popolazione o a singoli gruppi di essa (p. es. scolari). Ai fini del sostegno finanziario di misure aventi questo scopo l’autorità decisionale dovrà badare soprattutto a non concedere mezzi per campagne d’informazione d’ampio respiro non specificamente orientate a minoranze. In questo contesto è importante l’articolo 5 capoverso 2, che in considerazione dei limiti dei mezzi disponibili esige l’istituzione di un ordine di priorità e stabilisce i relativi criteri.
3.3 Sezione 3: Aiuti finanziari
3.3.1 Articolo 5 Principio
L’articolo 5 capoverso 1 stabilisce che, fatte salve le proposte e le decisioni annuali relative ai crediti degli organi competenti della Confederazione in materia di preventivo e di piano finanziario, la Confederazione può concedere aiuti finanziari sotto forma di prestazioni