Progetto

Consultazione 2019/2: Ordinanza sulle misure volte a garantire la sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione · 6 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

[QR Code] [Signature]

Ordinanza sulle misure volte a garantire la sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione (OMSM)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 386 capoverso 4 del Codice penale1,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari della Confederazione a organizzazioni che eseguono misure in Svizzera al fine di proteggere determinate minoranze da aggressioni connesse al terrorismo o all’estremismo violento.

Art. 2 Beneficiari di aiuti finanziari

Possono beneficiare degli aiuti finanziari le organizzazioni di diritto pubblico o privato che hanno sede in Svizzera e non hanno scopo di lucro.

Art. 3 Minoranze

1 Sono considerati minoranze ai sensi della presente ordinanza i gruppi di persone in Svizzera che:

a. sono in minoranza numerica rispetto al resto della popolazione della Svizzera o di un Cantone;

b. sono caratterizzati in particolare da stili di vita, cultura, religione, tradizione, lingua od orientamento sessuale comuni;

c. hanno un legame consolidato con la Svizzera e i suoi valori; e

RS ..........

1 RS 311.0

2018–......