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Consultazione 2019/2: Ordinanza sulle misure volte a garantire la sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione · 6 pagine
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Ordinanza sulle misure volte a garantire la sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione (OMSM)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 386 capoverso 4 del Codice penale1,
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari della Confederazione a organizzazioni che eseguono misure in Svizzera al fine di proteggere determinate minoranze da aggressioni connesse al terrorismo o all’estremismo violento.
Art. 2 Beneficiari di aiuti finanziari
Possono beneficiare degli aiuti finanziari le organizzazioni di diritto pubblico o privato che hanno sede in Svizzera e non hanno scopo di lucro.
Art. 3 Minoranze
1 Sono considerati minoranze ai sensi della presente ordinanza i gruppi di persone in Svizzera che:
a. sono in minoranza numerica rispetto al resto della popolazione della Svizzera o di un Cantone;
b. sono caratterizzati in particolare da stili di vita, cultura, religione, tradizione, lingua od orientamento sessuale comuni;
c. hanno un legame consolidato con la Svizzera e i suoi valori; e
RS ..........
1 RS 311.0
2018–......