Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/2: Ordinanza sulle misure volte a garantire la sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione · 12 pagine

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Riferimento/fascicolo: COO.2180.109.7.273199 / 217.1/2018/00001

3.6.2 Articolo 16 Disposizione transitoria

Nell’anno dell’entrata in vigore della presente ordinanza devono poter essere accolte anche domande che esplicano i loro effetti ancora nel medesimo anno. La disposizione transitoria sancisce pertanto che nell’anno dell’entrata in vigore sia possibile derogare dal termine temporale previsto all’articolo 10 capoverso 1.

3.6.3 Articolo 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il xx.xx.2019.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il progetto prevede aiuti finanziari di 500 000 franchi all’anno al massimo. Le valutazioni del SIC relative al bisogno di particolare protezione (n. 3.4.3) gli causeranno un certo onere supplementare a tutt’oggi difficilmente stimabile in quanto dipendente dal numero di domande presentate. Il coordinamento e il trattamento delle domande di aiuti finanziari richiedono alla Confederazione (nello specifico fedpol) risorse di personale di 0,8 posti a tempo pieno al massimo. Il DFGP compenserà internamente questo onere supplementare di personale.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni

L’ordinanza è collegata all’idea che i Cantoni forniscano contributi per il medesimo importo. I contributi federali non dipendono però da quelli cantonali. I contatti tra autorità cantonali preposte alla sicurezza e Confederazione in vista della decisione relativa alle domande potrebbero comportare un leggero onere supplementare.

4.3 Ripercussioni per la società

L’ordinanza contribuisce ad aumentare la sicurezza delle minoranze interessate. Ciò è nell’interesse di prevenzione della società, in particolare nei centri urbani, in cui le minoranze che rientrano nel campo d’applicazione dell’ordinanza sono particolarmente presenti.