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Consultazione 2019/80: Modifica dell'ordinanza sull'imposta preventiva · 3 pagine

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Ordinanza sull’imposta preventiva (OIPrev)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 19 dicembre 19661sull’imposta preventiva è modificata come segue:

Art. 52 cpv. 2 e 3

2 L’istanza di rimborso è esaminata dall’autorità fiscale del Cantone cui compete l’imposizione del reddito e della sostanza.

3Abrogato

Art. 59 b. Procedura

1 Se una prestazione colpita dall’imposta preventiva matura prima dell’apertura di una successione, l’istanza per il rimborso di questa imposta deve essere presentata da tutti gli eredi in comune o dal loro rappresentante comune all’autorità fiscale cui competeva il rimborso dell’imposta preventiva all’autore della successione.

2 Se una prestazione colpita dall’imposta preventiva è maturata dopo la morte dell’autore della successione, l’istanza di rimborso deve essere presentata da ogni erede in proporzione alla sua quota successoria all’autorità fiscale per lui competente.

3 Nei casi di cui al capoverso 2 l’autorità fiscale cui competeva il rimborso dell’imposta preventiva all’autore della successione comunica all’autorità fiscale competente per l’erede il nome e l’indirizzo degli altri eredi come pure le loro quote successorie.

Disposizione transitoria della modifica del …

RS ..........

1 RS 642.211

2017–......