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Consultazione 2019/82: Modifica dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) · 2 pagine
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Art. 42 cpv. 1 lett. d
1Il permesso concernente la durata del lavoro indica:
d. il numero totale dei lavoratori interessati e, trattandosi di lavoro a squadre e di lavoro continuo, il loro numero nelle singole squadre;
Art. 45 Visita medica e consulenza obbligatorie
1La visita medica e la consulenza sono obbligatorie per i giovani che svolgono, regolarmente o periodicamente, un lavoro notturno nonché per i lavoratori che svolgono, regolarmente o periodicamente, un lavoro notturno composto in gran parte di attività difficoltose o pericolose o che sono esposti a situazioni difficoltose o pericolose. Sono considerate attività o situazioni difficoltose o pericolose quelle che impongono:
a. rumori che nuocciono all’udito, forti vibrazioni e lavori a temperature calde o fredde;
b. inquinanti atmosferici se eccedono il 50 per cento della concentrazione massima ammissibile sul posto di lavoro per le sostanze nocive alla salute secondo la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni;
c. sollecitazioni eccessive di natura fisica, psichica e mentale;
d. un’attività isolata in un’azienda o in una parte dell’azienda;
e. una durata prolungata del lavoro notturno o il lavoro notturno senza alternanza con il lavoro diurno.
2La visita medica e la consulenza precedono, la prima volta, l’inizio di un’attività elencata nel capoverso 1 e successivamente si svolgono ogni due anni. Possono coincidere con la visita di controllo di idoneità alla guida prevista all’articolo 27 dell’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione3, se quest’ultima prevede gli elementi determinanti per l’idoneità al lavoro notturno. Per coordinare le due visite, l’intervallo può essere prolungato di un anno al massimo.
3Il medico incaricato della visita comunica le sue conclusioni quanto all’idoneità o all’inidoneità al lavoratore interessato e al datore di lavoro.
4I lavoratori che secondo il medico non sono idonei o che rifiutano di sottoporsi alla visita non possono essere impiegati durante la notte per le attività di cui al capoverso 1. Se l’idoneità del lavoratore è soggetta a condizioni, il medico incaricato della visita può autorizzare l’impiego integrale o parziale del lavoratore di notte purché l’azienda adotti le misure reputate necessarie per garantire la tutela della salute del lavoratore.
5Se il lavoratore è considerato idoneo a talune condizioni, i medici incaricati della visita sono svincolati dal segreto professionale nei confronti del datore di lavoro in quanto sia necessario per adottare misure nell’azienda e sempreché, dopo essere venuto a conoscenza dell’esito della visita, il lavoratore in questione dia il suo consenso.
II
La presente ordinanza entra in vigore il ...
Data In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Ueli
Maurer
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr
3 RS 741.51