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Consultazione 2019/82: Modifica dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) · 2 pagine

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Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza 1 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 12, rubrica

Educatori e assistenti sociali

Art. 13 cpv. 1 (concerne soltanto il testo tedesco), nonché 3bis

3bisPer i viaggi di servizio all’estero è considerato tempo di lavoro il tragitto di andata e ritorno effettuato in Svizzera almeno secondo le condizioni previste al capoverso 2. Se il viaggio di andata e ritorno si svolge completamente o in parte di notte o di domenica, per l’occupazione del lavoratore non è richiesta alcuna autorizzazione. Dopo il viaggio di ritorno il tempo di riposo giornaliero di 11 ore inizia a decorrere soltanto dopo che il lavoratore è giunto nel suo luogo di domicilio.

Art. 16 cpv. 1

1La settimana ai sensi di legge (settimana lavorativa) inizia il lunedì (00:00) e termina la domenica (24.00).

Art. 32a Supplemento salariale e tempo di riposo supplementare in caso di lavoro domenicale e nei giorni festivi

(art. 19 cpv. 3 LL)

1Svolge lavoro domenicale temporaneo il lavoratore che, in un anno civile, lavora fino a sei domeniche, compresi i giorni festivi legali.

2Il lavoro domenicale è considerato regolare o periodico quando il volume temporale dello stesso supera la condizione di cui al capoverso 1.

3Se soltanto nel corso di un anno civile e contro ogni aspettativa risulta che un lavoratore deve svolgere lavoro domenicale oltre le 6 domeniche, il supplemento salariale del 50 per cento per le prime sei domeniche rimane dovuto.

Art. 39 cpv. 2 lett. b

2L’occupazione di lavoratori in squadre durante il fine settimana fra il giovedì sera (alle 20.00) e il lunedì mattina (dalle 05.00 alle 07.00) è ammessa purché:

b. nessuna squadra imponga al lavoratore più di 10 ore di lavoro su un periodo di 12 ore; un lavoratore che svolge in una notte 10 ore di lavoro su un periodo di 12 ore può essere occupato al massimo per tre notti;

Art. 41, frase introduttiva, lett. b e g

La domanda per un permesso concernente la durata del lavoro deve essere presentata per scritto e deve contenere le indicazioni seguenti:

b. il numero degli adulti interessati e, in caso di domanda per un permesso concernente i giovani, il numero dei lavoratori fino ai 18 anni compiuti;

g. la prova dell’urgente bisogno o dell’indispensabilità e, in caso di domanda per un permesso concernente i giovani, anche la prova dell’osservanza delle condizioni di cui agli ’articoli 12 capoverso 1 e 13 capoverso 1 dell’ordinanza 5 del 28 settembre 20072 concernente la legge sul lavoro;

1 RS 822.111

2 RS 822.115

2019–......