Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/82: Modifica dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) · 4 pagine
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Dipartimento federale dell’economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell’economia SECO
Condizioni di lavoro
Protezione dei lavoratori
Settembre 2019
Rapporto esplicativo
Modifica dell’ordinanza 1 concernente la legge sul
lavoro (OLL 1)
Osservazione preliminare
La presente revisione contiene diverse precisazioni e adeguamenti formali dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) che portano a una semplificazione nell’applicazione della legge sul lavoro per le aziende e gli ispettorati cantonali del lavoro.
1 Art. 13 cpv. 3bis OLL 1: viaggi di servizio all’estero
Per i viaggi di servizio all’estero sorge sempre lo stesso interrogativo: come conteggiare il tempo di lavoro? Di norma conta come tempo di lavoro il tempo durante il quale il lavoratore deve tenersi a disposizione del datore di lavoro.
Poiché la legge sul lavoro è una regolamentazione di diritto pubblico, vige il principio della territorialità. In altre parole, l’esecuzione della legge sul lavoro e delle relative ordinanze è limitata al territorio svizzero e, di conseguenza, rientra nel campo d’applicazione della legge solamente il tempo corrispondente al tragitto in Svizzera. Per il tempo che il lavoratore dedica al datore di lavoro al di fuori del territorio svizzero fa fede il contratto stipulato fra le parti, fatta salva una regolamentazione imperativa del diritto estero.
La nuova disposizione stabilisce chiaramente che nei viaggi di servizio vale come tempo di lavoro almeno il viaggio di andata e ritorno effettuato in Svizzera, indipendentemente dal mezzo di trasporto impiegato, e anche se non viene svolta alcuna attività. Come è il caso per gli spostamenti effettuati sul territorio svizzero, se la durata dello spostamento è più lunga