Avamprogetto OPre
Consultazione 2020/33: Modifica dell'Ordinanza sull'assicurazione malattia (OAMal) e dell'Ordinanza sulle prestazioni (OPre); Autorizzazione dei podologi come fornitori di prestazioni nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS); contributo ai costi ospedalieri · 2 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
[QR Code]
[Signature]
Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
Modifica del ...
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 11b
Sezione 6: Podologia
Art. 11b
1L’assicurazione assume i costi della pedicure medica effettuata previa prescrizione medica dai podologi ai sensi dell’articolo 50c OAMal o dalle organizzazioni di podologia ai sensi dell’articolo 52d OAMal, sempreché:
a. le prestazioni siano dispensate a persone affette da diabete mellito con un rischio elevato di sindrome del piede diabetico determinato da una polineuropatia subentrata in seguito a unʼulcera diabetica o a unʼamputazione causata da diabete;
b. si tratti delle prestazioni seguenti:
1. controllo di piedi, pelle e unghie,
2. cure protettive, segnatamente lʼeliminazione incruenta di duroni e la cura incruenta delle unghie,
1 RS 832.112.31
2018–1863