Avamprogetto OPre

Consultazione 2020/33: Modifica dell'Ordinanza sull'assicurazione malattia (OAMal) e dell'Ordinanza sulle prestazioni (OPre); Autorizzazione dei podologi come fornitori di prestazioni nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS); contributo ai costi ospedalieri · 2 pagine

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Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del ...

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

ordina:

I

L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 11b

Sezione 6: Podologia

Art. 11b

1L’assicurazione assume i costi della pedicure medica effettuata previa prescrizione medica dai podologi ai sensi dell’articolo 50c OAMal o dalle organizzazioni di podologia ai sensi dell’articolo 52d OAMal, sempreché:

a. le prestazioni siano dispensate a persone affette da diabete mellito con un rischio elevato di sindrome del piede diabetico determinato da una polineuropatia subentrata in seguito a unʼulcera diabetica o a unʼamputazione causata da diabete;

b. si tratti delle prestazioni seguenti:

1. controllo di piedi, pelle e unghie,

2. cure protettive, segnatamente lʼeliminazione incruenta di duroni e la cura incruenta delle unghie,

1 RS 832.112.31

2018–1863