Avamprogetto OAMal
Consultazione 2020/33: Modifica dell'Ordinanza sull'assicurazione malattia (OAMal) e dell'Ordinanza sulle prestazioni (OPre); Autorizzazione dei podologi come fornitori di prestazioni nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS); contributo ai costi ospedalieri · 3 pagine
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Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
Modifica del [data]
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 46 In generale
Sono autorizzate a dispensare cure previa prescrizione medica le persone che esercitano in nome e per conto proprio una delle seguenti professioni:
a. fisioterapista;
b. ergoterapista;
c. infermiere;
d. logopedista;
e. dietista;
f. neuropsicologo;
g. podologo.
Art. 50c Podologi
I podologi devono essere autorizzati in virtù del diritto cantonale e attestare:
a. il conseguimento del diploma di podologia di una scuola specializzata superiore riconosciuto o ritenuto equipollente da un organismo designato in comune dai Cantoni, o di un diploma riconosciuto secondo la legge federale del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale;
1 RS 832.102
2 RS 412.10
2020–......