Avamprogetto OAMal

Consultazione 2020/33: Modifica dell'Ordinanza sull'assicurazione malattia (OAMal) e dell'Ordinanza sulle prestazioni (OPre); Autorizzazione dei podologi come fornitori di prestazioni nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS); contributo ai costi ospedalieri · 3 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del [data]

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 46 In generale

Sono autorizzate a dispensare cure previa prescrizione medica le persone che esercitano in nome e per conto proprio una delle seguenti professioni:

a. fisioterapista;

b. ergoterapista;

c. infermiere;

d. logopedista;

e. dietista;

f. neuropsicologo;

g. podologo.

Art. 50c Podologi

I podologi devono essere autorizzati in virtù del diritto cantonale e attestare:

a. il conseguimento del diploma di podologia di una scuola specializzata superiore riconosciuto o ritenuto equipollente da un organismo designato in comune dai Cantoni, o di un diploma riconosciuto secondo la legge federale del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale;

1 RS 832.102

2 RS 412.10

2020–......