Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine
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16 Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr), RS 919.117.71
16.1 Situazione iniziale
L’OSIAgr è stata ideata ed elaborata nel quadro della Politica agricola 14-17; in seguito è stata sottoposta a modifiche e integrazioni marginali per quanto riguarda gli articoli sul portale Internet Agate (art. 20-22) e sulla pubblicazione di dati (art. 27). I sistemi d’informazione in essa contemplati, grazie ai loro dati, forniscono un supporto alla sorveglianza sul piano federale e all'attività di rendiconto nonché all'esecuzione della legislazione agricola nei Cantoni. Questi sistemi creano perlopiù sinergie con sistemi esterni al primario come, ad esempio, quelli utilizzati nei settori della sicurezza alimentare,
della veterinaria o della statistica federale.
16.2 Sintesi delle principali modifiche
Le disposizioni relative alla pubblicazione di dati sono adeguate alle nuove esigenze della comunità della ricerca.
Nell’articolo 27 capoverso 9 OSIAgr è prevista la trasmissione, su richiesta, di dati a terzi e ad applicazioni di terze persone, a condizione che vi sia il consenso delle parti interessate. I costi per il trattamento delle richieste e la trasmissione dei dati attualmente possono essere riscossi soltanto attraverso l’ordinanza generale sugli emolumenti (OGeEm) che però non menziona nel dettaglio i costi per l’esame di richieste e la trasmissione di dati. Pertanto dal 1° gennaio 2021 le tasse dettagliate vengono disciplinate nell’ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura (ordinanza sulle tasse UFAG; RS 910.11).
16.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 27
Secondo il vigente articolo 27 capoverso 2 OSIAgr, l’Ufficio federale dell’agricoltura può comunicare dati a scopo di ricerca e studio soltanto in forma pseudonima. Questo termine non è ulteriormente specificato nell’ordinanza. I problemi d’interpretazione sono aumentati con le numerose richieste della ricerca. Siccome neanche ai sensi della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) è prescritto che la trasmissione dei dai a scopo di ricerca avvenga in forma pseudonima, si propone di modificare il testo di ordinanza di conseguenza.
L’articolo 27 capoverso 2 consentirà quindi la comunicazione di indirizzi o contatti, rendendo superfluo l’articolo 27 capoverso 3.
Tramite questa modifica ora è possibile, ove necessario, soddisfare le esigenze della comunità della ricerca relative a dati di localizzazione a scopo di ricerca e studio (per dati di localizzazione s’intendono in particolare le informazioni sul Comune di appartenenza di un’azienda o le coordinate di un sito aziendale). Tali dati sono impiegati soprattutto per effettuare modellizzazioni. I risultati pubblicati devono essere aggregati in modo che non sia possibile risalire a singole persone o aziende.
Modifica di altri atti normativi
Sono stati modificati i numeri 10.2 e 10.3 dell’allegato 1 dell’ordinanza sulle tasse UFAG, riguardanti le tasse per il trattamento di una richiesta di accesso ai dati, l’installazione e la gestione dell’accesso ai dati nonché le tasse per l’elaborazione dei dati. Al numero 10.2 l’UFAG fattura un importo forfetario unico per le spese relative al trattamento della richiesta e alla stesura del contratto per l’acquisizione dei dati. Visto il dispendio correlato, questa tassa è più elevata per la prima richiesta di un richiedente rispetto a quelle successive. Il numero 10.3 riguarda l’installazione tecnica dell’accesso ai dati per un importo forfetario unico e la gestione dell’accesso ai dati per un importo forfetario annuo. La tassa per l’elaborazione dei dati è riscossa annualmente su base forfetaria a seconda del numero di persone che hanno dato il loro consenso all’accesso ai dati. Non si fatturano i costi dei dati stessi e della frequenza di accesso.