Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 101Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA), RS 916.404.2

(1.80 fr.) di cui al numero 1.2.1 e della differenza di 0.30 franchi risultante dagli emolumenti per marche auricolari singole (RU 2018 4697, III cpv. 1) e una marca auricolare doppia (RU 2018 4697, III cpv. 2). Al momento il fornitore di marche auricolari non offre marche auricolari doppie per animali di piccola taglia senza microchip; pertanto questo prodotto non è indicato al numero 1.1.2.

N. 1.1.3.1: Poiché per gli animali della specie suina sono disponibili due voci di emolumenti,

quella elencata in precedenza al numero 1.1.3 per una marca auricolare singola senza microchip ora è inserita al numero 1.1.3.1.

N. 1.1.3.2: È indicato un emolumento per la fornitura di marche auricolari singole senza microchip

per animali di piccola taglia della specie suina. L’importo di tale emolumento, ovvero 1.80 franchi, corrisponde a quello delle marche sostitutive di cui al numero 1.2.1. Occorre tener presente che per animali della specie suina non sono previste marche auricolari sostitutive.

15.4 Risultati della procedura di consultazione

15.5 Ripercussioni

15.5.1 Confederazione

A causa del mantenimento della prassi adottata finora, non si prevedono ripercussioni finanziarie per la Confederazione.

15.5.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

15.5.3 Economia

A causa del mantenimento della prassi adottata finora, non si prevedono ripercussioni finanziarie per i detentori di animali.

15.6 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera in virtù del diritto internazionale.

15.7 Entrata in vigore

Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2021.

15.8 Basi legali

Articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010) e articolo 15b capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie

(LFE; RS 916.40).