Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine
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Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr), RS 919.117.71
16.4 Risultati della consultazione
16.5 Ripercussioni
16.5.1 Confederazione
La Confederazione non dove far fronte a ulteriori spese. La modifica dell’ordinanza del 16 giugno 2006 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura genera ulteriori entrate a livello federale. A medio termine queste coprono i costi per la trasmissione dei dati.
16.5.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
16.5.3 Economia
Con la modifica dell’articolo 27 capoverso 2 ci si attendono risultati di ricerca più precisi e più adeguati alle condizioni locali.
Le tasse comportano costi esigui per le imprese che beneficiano del servizio di condivisione e comunicazione dei dati.
16.6 Rapporto con il diritto internazionale
Le disposizioni sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.
16.7 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
16.8 Basi legali
La base legale è costituita dagli articoli 165d, 165g e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura. La modifica dell’articolo 27 capoverso 2 OSIAgr, in particolare, è attuata tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 22 LPD.