Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

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1 Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica, RS 910.181

1.1 Situazione iniziale

L'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica disciplina i dettagli tecnici per diversi ambiti dell'ordinanza del Consiglio federale sull'agricoltura biologica, come per esempio i concimi e i prodotti fitosanitari autorizzati, gli additivi ammessi, le sostanze ausiliarie per la trasformazione delle derrate alimentari e le misure volte a garantire che al momento dell'importazione le rispettive disposizioni siano adempiute.

L'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica è modificata con effetto al 1° gennaio 2021 quale conseguenza della modifica dell'atto legislativo superiore, ovvero l'ordinanza del Consiglio federale sull'agricoltura biologica (RS 910.18). Occorre, inoltre, procedere ad altri adeguamenti per garantire l’equivalenza con i relativi atti legislativi dell'UE, recentemente adattati.

1.2 Sintesi delle principali modifiche

a) In seguito alla modifica dell'ordinanza del Consiglio federale sull'agricoltura biologica (RS 910.18), la competenza di allestire l'elenco dei Paesi e l'elenco degli enti di certificazione è stata attribuita all’UFAG, perciò i relativi articoli 4 e 4a, nonché gli allegati 4 e 4a dell'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica vanno abrogati con effetto al 1° gennaio 2021.

b) L’allegato 1 «Prodotti fitosanitari autorizzati e condizioni per l'uso», l’allegato 2 «Concimi, preparati e substrati autorizzati», l’allegato 3 parte A «Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti» e l’allegato 3 parte B numero 1 «Sostanze e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente» sono adeguati o integrati con nuove voci.

1.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 4 Elenco di Paesi

Ora l'articolo 23 capoverso 1 dell'ordinanza del Consiglio federale sull'agricoltura biologica (RS

910.18) attribuisce all'UFAG la competenza per l'allestimento dell'elenco dei Paesi. Il presente articolo dell'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica va quindi abrogato e integrato nell’ordinanza

dell’UFAG sull'agricoltura biologica.

Articolo 4a Elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo riconosciuti non compresi

nell’elenco dei Paesi

Ora l'articolo 23a capoverso 2 dell'ordinanza del Consiglio federale sull'agricoltura biologica (RS 910.18) attribuisce all'UFAG la competenza per il riconoscimento degli enti di certificazione non compresi nell'elenco dei Paesi. L’articolo 4a dell'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica va quindi abrogato e integrato nell'ordinanza dell'UFAG sull'agricoltura biologica.

Allegato 1 Prodotti fitosanitari autorizzati e condizioni per l'uso

Nell'allegato 1 sono inseriti: perossido d'idrogeno, terpeni (eugenolo, geraniolo e timolo), cloruro di sodio, cerevisane e piretrine (da piante diverse da Chrysanthemum cinerariaefolium). Nelle sue raccomandazioni sui prodotti fitosanitari1, l’Expert Group for Tecnical Advice on Organic Production

(EGTOP) ha valutato come bioconforme il loro uso.

1 Rapporto finale sui prodotti fitosanitari IV: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/final-report-egtop-plant-protection-iv_en.pdf