Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine
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2 Ordinanza del DEFR concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole,
delle piante foraggere e degli ortaggi (Ordinanza del DEFR sulle sementi e i tuberi-
seme), RS 916.151.1
2.1 Situazione iniziale
L’ordinanza del DEFR sulle sementi e i tuberi-seme disciplina le esigenze poste a sementi e tuberiseme delle principali specie coltivate per un utilizzo a scopo commerciale in agricoltura. L’ordinanza del DEFR sulle sementi e i tuberi-seme in vigore dal 1998 si basa sull’ordinanza sul materiale di moltiplicazione e risponde al principio dell’equivalenza delle disposizioni rispetto a quelle dell’UE. Tale principio è di fondamentale importanza per garantire una moltiplicazione varietale transfrontaliera e un commercio di sementi e materiale vegetale transfrontaliero privo di ostacoli. L’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (accordo agricolo), all’allegato 6 comprende le disposizioni che sanciscono l’equivalenza della legislazione.
2.2 Sintesi delle principali modifiche
In vista del mantenimento e dell’ulteriore sviluppo del principio di equivalenza, sono riprese disposizioni tratte dai seguenti atti normativi:
(i) Direttiva di esecuzione 2012/37/UE della Commissione del 22 novembre 2012
che modifica taluni allegati delle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono soddisfare le sementi di Galega orientalis Lam., il peso massimo di un lotto di sementi di alcune specie di piante foraggere e le dimensioni del campione di Sorghum spp.
(ii) Direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione del 6 febbraio 2014 che determina classi dell’Unione di tuberi-seme di patate di base e certificati nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni
(iii) Direttiva di esecuzione 2014/21/UE della Commissione del 6 febbraio 2014 che stabilisce requisiti minimi e classi dell’Unione per i tuberi-seme di patate pre-base
(iv) Direttiva di esecuzione (UE) 2015/1955 che modifica gli allegati I e II della direttiva
66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (v) Direttiva di esecuzione (UE) 2016/317 della Commissione del 3 marzo 2016
che modifica le direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE,
2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l'etichetta ufficiale degli imballaggi di sementi
(vi) Direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 della Commissione del 1° dicembre 2016
che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie Lolium x boucheanum Kunth (vii) Decisione di esecuzione (UE) 2017/547 della Commissione del 21 marzo 2017 relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma della direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi di patata da semina ottenuti da seme botanico di patata
L’esecuzione del riconoscimento delle varietà e della certificazione di sementi in Svizzera mostra un’impellente necessità di adeguamento dell’esame delle varietà di spelta, che corrisponde, grazie alla nuova normalizzazione del confronto tra specie, a una base di riferimento simile dal profilo genetico-molecolare. Inoltre sono disciplinati in maniera unitaria gli esami preliminari di varietà di cereali, piante foraggere, oleaginose e da fibra nonché delle patate. Infine la richiusura di imballaggi di sementi certificate (s.l.) sottostà a un obbligo di registrazione e di notifica.
2.3 Commento ai singoli articoli
Articoli 2 capoverso 5, 4 capoverso 1 lettera c
Modifica in relazione all’indicazione generale concernente la modifica della designazione per l’Ufficio federale dell’agricoltura nell’ordinanza.
Articolo 7