Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 120Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza del DEFR sulle sementi e i tuberi-seme
Il materiale iniziale delle patate comprende campioni di tessuto prelevati da una determinata pianta madre mantenuta per lunghi periodi in un mezzo di crescita artificiale e che possono essere moltiplicati in una serie di nuove piante i cui tuberi costituiscono la categoria di materiale tuberi-seme di prebase. Ora è compreso anche il materiale iniziale della categoria tuberi-seme di prebase per poter stabilire le relative esigenze negli allegati 3 e 4. La definizione presente all’articolo 12 capoversi 4 e 5 è abolita e ripresa all’articolo 7. La prima generazione di tuberi ottenuta dalle prime piante cresciute in un mezzo di crescita artificiale può essere attribuita al materiale iniziale e designata come F0. Le altre generazioni di tuberi sono prodotte mediante coltivazione sul campo, designate progressivamente e per questa categoria di materiale limitate a 3 generazioni. Questa successione generazionale corrisponde a quella della normativa precedente che prevedeva, nel complesso, 4 generazioni di tuberi nella categoria materiale di prebase.
Articolo 8 capoversi 1 lettera a, 2 e 3
I tuberi-seme di base, della categoria di materiale successiva ai tuberi-seme di prebase, finora erano stati classificati mediante 5 classi definite per le singole generazioni. La classe SE3 è stralciata e il numero massimo di generazioni non è più determinato soltanto mediante le classi, ma attraverso il numero delle generazioni sul campo. In tal modo è possibile tenere meglio conto dei rischi correlati alla salute dei vegetali e del rischio della presenza di piante che divergono dal tipo di varietà che aumentano con il numero delle generazioni sul campo.
Articolo 12 capoversi 4 e 5
La definizione del materiale iniziale è abrogata in quanto inserita nell’articolo 7.
Articolo 22 capoverso 2
Le organizzazioni di moltiplicazione sono riconosciute in modo che possano effettuare la richiusura e l’etichettatura ufficiali di sementi e tuberi-seme. Nella richiusura di imballaggi di sementi devono poter essere identificate le organizzazioni di moltiplicazione coinvolte. A tal fine l’Ufficio federale designa e assegna un numero d’identificazione.
Articolo 22a capoverso 2
Analogamente alle organizzazioni di moltiplicazione, all’articolo 22 capoverso 2 l’Ufficio federale attribuisce un numero d’identificazione anche alle organizzazioni di condizionamento (centri di pulizia e di distribuzione).
Articolo 25a
La richiusura di imballaggi di sementi e tuberi-seme certificati (s.l.) di cui all’articolo 25, esclusi quelli piccoli conformemente all’articolo 11, può essere effettuata da organizzazioni di condizionamento riconosciute. Per poter garantire, da parte dell’UFAG, la tracciabilità di provvedimenti che si ripercuotono sul risultato di un processo di certificazione ufficiale concluso, la richiusura è sottoposta a un obbligo di registrazione e di notifica. L’UFAG esamina le indicazioni concernenti il quantitativo, la ripartizione dei lotti e il trattamento delle sementi e dei tuberi-seme e, in caso di dubbio in merito alla garanzia delle caratteristiche qualitative delle sementi, può richiedere un prelievo e un’analisi di un campione.
Articolo 32 capoverso 3bis
L’esame preliminare di varietà di cereali va eseguito sotto la responsabilità del costitutore o del suo rappresentante. La rete di prove deve essere riconosciuta a tal fine dall’UFAG. Ai risultati dell’esame preliminare da presentare nell’ambito del riconoscimento delle varietà è allegata una descrizione delle condizioni del terreno e atmosferiche per i luoghi di sperimentazione onde consentire il confronto con i risultati dell’esame delle varietà provenienti dall’esame ufficiale del valore agronomico e di utilizzazione.