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Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 166 pagine

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Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 3 lett. a

3In deroga al capoverso 2, l’UFAG può liberare per l’importazione:

a. parti del contingente doganale, se l’offerta di frutta o verdura indigene non è in grado di coprire il fabbisogno dell’industria di trasformazione in vista della fabbricazione dei prodotti delle voci di tariffa 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009, 2202 e 2208/2209 nonché dei capitoli 16, 19 e 21 della tariffa doganale;

Art. 6 cpv. 1 lett. a

1L’UFAG suddivide i quantitativi parziali liberati per l’importazione giusta l’articolo 5 capoverso 1 nel seguente modo:

a. per pomodori, cetrioli, cipolline da semina, cicoria Witloof e mele: secondo le quote di mercato degli aventi diritto; la quota di mercato di un avente diritto è la sua quota percentuale sulla somma delle quantità importate all’ADC e all’ADFC nonché sulle prestazioni all’interno del Paese legittimamente fatte valere da tutti gli aventi diritto nell’anno precedente; l’avente diritto può notificare la sua prestazione all’interno del Paese entro i termini stabiliti dall’Ufficio federale;

1 RS 916.121.10

2020–......