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Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 166 pagine
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Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 2bis
2bisLe specifiche concernenti il livello minimo di purezza del principio attivo nonché il tenore massimo di certe impurezze e la loro natura, stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/20112, si applicano ai principi attivi iscritti nell’allegato 1.
Art. 9
Abrogato
Art. 10 cpv. 1
1Il DEFR stralcia un principio attivo dall’allegato 1 se la rispettiva autorizzazione non è stata rinnovata dall’UE nel regolamento (CE) n. 540/20113. Concede termini identici a quelli concessi nell’UE per l’immissione sul mercato e l’utilizzo delle scorte esistenti.
Art. 36 cpv. 3
1 RS 916.161
2 Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate, GU L
153 dell’11.6.2011, pag. 1, nella versione del 30 maggio 2019
3 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’articolo 5 capoverso 2bis 2020