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Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 166 pagine

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Allegato 5 (art. 15, 28, 30, 44 e 45)

Etichettatura

Capitolo A numero 2 lettera a punto 1

2. L’etichetta deve fornire le seguenti indicazioni:

a. per tutte le categorie salvo i miscugli di sementi

1. Numero ufficiale d’identificazione (numero dell’etichetta)

Capitolo A numero 2 lettera b punto 6

2. L’etichetta deve fornire le seguenti indicazioni:

a. per i miscugli di sementi

6. Numero ufficiale d’identificazione (numero dell’etichetta)

Capitolo B sezione A punto 1

A. Indicazioni prescritte

1. Numero ufficiale d’identificazione (numero dell’etichetta)

Capitolo B sezione C

C. Indicazioni prescritte per patate da semina ottenute da sementi di patate

1. Per le patate da semina in virtù dell’articolo 38a capoverso 1 devono essere fornite le seguenti indicazioni in aggiunta a quelle della sezione A:

«Nell’ambito di un esperimento temporaneo secondo le norme e gli standard della Svizzera e dell'UE su tuberi ottenuti da sementi di patate»;

2. Sul documento d’accompagnamento del fornitore di piantine in virtù dell’articolo 38a capoverso 2 devono essere fornite le seguenti indicazioni:

a)

1. l’indicazione «Esperimento temporaneo secondo le norme e gli standard dell'UE»

2. l’indicazione «CH – UFAG»

3. numero di omologazione dell’organizzazione di moltiplicazione

4. nome del produttore

5. numero di lotto

6. specie con almeno l’indicazione della designazione botanica

7. varietà

8. numero delle piantine

2020–......