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Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 166 pagine
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Allegato 5 (art. 15, 28, 30, 44 e 45)
Etichettatura
Capitolo A numero 2 lettera a punto 1
2. L’etichetta deve fornire le seguenti indicazioni:
a. per tutte le categorie salvo i miscugli di sementi
1. Numero ufficiale d’identificazione (numero dell’etichetta)
Capitolo A numero 2 lettera b punto 6
2. L’etichetta deve fornire le seguenti indicazioni:
a. per i miscugli di sementi
6. Numero ufficiale d’identificazione (numero dell’etichetta)
Capitolo B sezione A punto 1
A. Indicazioni prescritte
1. Numero ufficiale d’identificazione (numero dell’etichetta)
Capitolo B sezione C
C. Indicazioni prescritte per patate da semina ottenute da sementi di patate
1. Per le patate da semina in virtù dell’articolo 38a capoverso 1 devono essere fornite le seguenti indicazioni in aggiunta a quelle della sezione A:
«Nell’ambito di un esperimento temporaneo secondo le norme e gli standard della Svizzera e dell'UE su tuberi ottenuti da sementi di patate»;
2. Sul documento d’accompagnamento del fornitore di piantine in virtù dell’articolo 38a capoverso 2 devono essere fornite le seguenti indicazioni:
a)
1. l’indicazione «Esperimento temporaneo secondo le norme e gli standard dell'UE»
2. l’indicazione «CH – UFAG»
3. numero di omologazione dell’organizzazione di moltiplicazione
4. nome del produttore
5. numero di lotto
6. specie con almeno l’indicazione della designazione botanica
7. varietà
8. numero delle piantine
2020–......