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Consultazione 2020/42: Controprogetto diretto del Consiglio federale all'iniziativa popolare «No all'allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull'allevamento intensivo)» · 2 pagine

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Costituzione RU …

Art. 197 n. 124

12. Disposizione transitoria dell’art. 80a (Detenzione di animali a scopo agricolo)

1Le disposizioni d’esecuzione relative alla detenzione di animali a scopo agricolo secondo l’articolo 80a possono prevedere termini transitori di 25 anni al massimo.

2La legislazione d’esecuzione deve stabilire requisiti relativi alla dignità

5 dell’animale che corrispondono almeno a quelli delle direttive Bio Suisse 2018 .

3Se entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 80a la legislazione d’esecuzione non è entrata in vigore, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza.

Art. 2

1Se non è ritirata, l’iniziativa popolare è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni unitamente al controprogetto (decreto federale del …6 concernente la protezione e il benessere degli animali), secondo la procedura di cui all’articolo 139b della Costituzione federale.

2L’Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l’iniziativa e di accettare il controprogetto.

4 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

5 Le direttive di Bio Suisse per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma, versione del 1° gennaio 2018, sono consultabili al seguente indirizzo Internet: www.bio-suisse.ch.

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