Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 55 pagine
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1 Situazione iniziale
Il 19 agosto 2020 il Consiglio federale ha incaricato il DFI di svolgere, entro il 19 novembre 2020, una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello svizzere dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello svizzere dell’economia e gli ambienti interessati in merito alla modifica della legge federale sull’assicurazione malattie riguardante le misure di contenimento dei costi – pacchetto 2 come controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per premi più bassi – Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)» presentata dal Partito popolare democratico (PPD).
Nel progetto posto in consultazione sono esaminate undici misure in materia di obiettivo, potenziamento delle cure coordinate, competenze della Confederazione nell’ambito della rimunerazione delle prestazioni mediche, tariffe di riferimento per le cure stazionarie dispensate al di fuori del Cantone nonché trasmissione elettronica delle fatture. Per nove misure sono proposte modifiche della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) oltre che i corrispondenti adeguamenti della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI). Il pacchetto è completato da una precisazione della partecipazione ai costi in caso di maternità al fine di garantire la parità di trattamento delle pazienti.
Concretamente sono proposte le seguenti modifiche legislative:
1. introduzione di un obiettivo vincolante per frenare l’aumento dei costi a carico dellʼAOMS incluse misure correttive da adottare in caso di superamento;
2. introduzione di una prima consulenza alla quale gli assicurati ricorrono in primis in caso di problemi di salute. La prima consulenza consiglia i pazienti e li tratta direttamente o li invia a un altro fornitore di prestazioni;
3. potenziamento delle cure coordinate mediante la definizione di reti di cure coordinate quali fornitori di prestazioni a sé stanti;
4. promozione di programmi di assistenza ai pazienti al fine di potenziare le cure coordinate;
5. disciplinamento dell’adozione di modelli di prezzo e eventuali restituzioni;
6. deroga in materia di accesso ai documenti ufficiali concernenti lʼimporto, il calcolo e le modalità delle restituzioni nellʼambito dei modelli di prezzo;
7. creazione di basi legali per un esame differenziato dei criteri EAE e per il calcolo
di una rimunerazione conveniente delle analisi, dei medicamenti nonché dei mezzi e degli apparecchi;
8. fissazione di tariffe di riferimento per le cure dispensate al di fuori del Cantone al
fine di promuovere la concorrenza intercantonale tra gli ospedali;
9. obbligo per i fornitori di prestazioni e gli assicuratori di trasmettere le fatture elettro-
nicamente;
10. assicurazione per l’invalidità: impostazione analoga a quanto previsto nella LAMal per disciplinare lʼadozione di modelli di prezzo e di eventuali restituzioni, la deroga in materia di accesso ai documenti ufficiali concernenti lʼimporto, il calcolo e le modalità delle restituzioni nellʼambito dei modelli di prezzo, la creazione di basi legali per un esame differenziato dei criteri EAE e la trasmissione elettronica delle fatture;
11. precisazione della partecipazione ai costi in caso di maternità al fine di garantire
la parità di trattamento delle pazienti.