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Consultazione 2020/7: Iv.pa. Disciplinamento degli emolumenti. Principio della trasparenza nell'amministrazione federale · 2 pagine

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Progetto preliminare Legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras)

Modifica del [data]

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio

nazionale del [data della decisione della Commissione]1;

visto il parere del Consiglio federale del [data]2,

decreta:

I

La legge del 17 dicembre 20043 sulla trasparenza è modificata come segue:

Art. 17, rubrica e cpv. 1–3

Gratuità dell’accesso a documenti ufficiali

1Nelle procedure per l’accesso a documenti ufficiali non sono riscossi emolumenti.

2Eccezionalmente possono essere riscossi emolumenti se una domanda di accesso richiede un trattamento particolarmente dispendioso da parte dell’autorità. In tal caso l’emolumento può ammontare a un massimo di 2000 franchi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e stabilisce la tariffa degli emolumenti in funzione del dispendio. Minoranza (Cottier, Binder, Fluri, Jauslin, Romano, Silberschmidt, Streiff)

2Eccezionalmente possono essere riscossi emolumenti se una domanda di accesso richiede un trattamento particolarmente dispendioso da parte dell’autorità. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e stabilisce la tariffa degli emolumenti in funzione del dispendio.

3Nelle procedure di mediazione (art. 13) e nelle procedure di decisione (art. 15) non sono mai riscossi emolumenti.

RS ..........

1FF 2020 ...

2FF 2020 ...

3 RS 152.3

2019–......