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Consultazione 2021/113: Legge federale sulla deduzione fiscale delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente · 2 pagine
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Legge federale sulla deduzione fiscale delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente FF 2022
2. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 9 cpv. 1 e 1bis
1 Dai proventi imponibili complessivi sono dedotte le spese necessarie al loro conseguimento e le deduzioni generali. Sono spese professionali deducibili:
a. le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro; al riguardo il diritto cantonale può fissare un importo massimo;
b. le spese supplementari necessarie per l’alloggio nel luogo di lavoro nei giorni di lavoro;
c. un importo forfettario per le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
d. le spese necessarie per l’esercizio della professione fuori dal luogo di lavoro;
e. le altre spese necessarie per l’esercizio della professione.
1bis Invece delle spese professionali di cui al capoverso 1 il contribuente può far valere un importo forfettario indipendente dal reddito, determinato dal diritto cantonale.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3 RS 642.14