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Consultazione 2021/78: Modifica dell’articolo 117 capoverso 1 dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 2 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni

(OAINF)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 20 dicembre 19821 sull’assicurazione contro gli infortuni è

modificata come segue:

Art. 117 cpv. 1 e 1bis

1 Il supplemento per pagamento rateale dei premi ammonta allo 0,25 per cento del premio annuo per il pagamento semestrale e allo 0,375 per cento per quello trimestrale. L’assicuratore può riscuotere prorata un supplemento minimo di 10 franchi.

1bis Se il datore di lavoro o l’assicurato a titolo facoltativo è in mora con più di un pagamento rateale, l’assicuratore è autorizzato a revocare la modalità di pagamento rateale. L’assicuratore informa il datore di lavoro o l’assicurato a titolo facoltativo in merito alla revoca della modalità di pagamento. Con questa revoca l’importo residuo del premio diventa esigibile.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione,

1 RS 832.202

2020–......