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Consultazione 2021/78: Modifica dell’articolo 117 capoverso 1 dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF) · 2 pagine
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Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni
(OAINF)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 20 dicembre 19821 sull’assicurazione contro gli infortuni è
modificata come segue:
Art. 117 cpv. 1 e 1bis
1 Il supplemento per pagamento rateale dei premi ammonta allo 0,25 per cento del premio annuo per il pagamento semestrale e allo 0,375 per cento per quello trimestrale. L’assicuratore può riscuotere prorata un supplemento minimo di 10 franchi.
1bis Se il datore di lavoro o l’assicurato a titolo facoltativo è in mora con più di un pagamento rateale, l’assicuratore è autorizzato a revocare la modalità di pagamento rateale. L’assicuratore informa il datore di lavoro o l’assicurato a titolo facoltativo in merito alla revoca della modalità di pagamento. Con questa revoca l’importo residuo del premio diventa esigibile.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione,
Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione,
1 RS 832.202
2020–......