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Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 46 pagine
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15.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 251/91
ALLEGATO VII
Azioni ammissibili al sostegno operativo
a) Nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), il sostegno operativo copre i costi seguenti
nella misura non coperta dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel contesto delle sue attività operative:
1) costi del personale, inclusa la formazione;
2) manutenzione e riparazione di attrezzature e infrastrutture;
3) costi dei servizi ai sensi del presente regolamento;
4) spese di funzionamento delle operazioni;
5) costi relativi agli immobili, compresi locazione e ammortamento.
Uno Stato membro ospitante ai sensi dell’articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) 2019/1896 può ricorrere al sostegno operativo per coprire le spese di funzionamento per la sua partecipazione alle attività operative a tale punto che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento o ai fini delle sue attività di controllo alle frontiere nazionali.
b) Nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), il sostegno operativo copre i costi
seguenti:
1) costi del personale, inclusa la formazione;
2) costi dei servizi;
3) manutenzione e riparazione di attrezzature e infrastrutture;
4) costi relativi agli immobili, compresi locazione e ammortamento.
c) Nell’ambito dell’obiettivo strategico di cui all’articolo 3, paragrafo 1, il sostegno operativo per i sistemi IT su larga scala
copre i costi seguenti:
1) costi del personale, inclusa la formazione;
2) gestione operativa e manutenzione dei sistemi IT su larga scala e delle loro infrastrutture di comunicazione, compresa l’interoperabilità di tali sistemi e la locazione di locali sicuri.
d) Oltre a coprire i costi elencati alle lettere a), b) e c) del presente allegato, il sostegno operativo nel quadro del programma
della Lituania fornisce supporto in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1.