Progetto

Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 6 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

L 249/2 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 14.7.2021

(4) Il presente regolamento, unitamente ai regolamenti (UE) 2021/1151 (3) e (UE) 2021/1152 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce le regole sull’attuazione dell’interoperabilità tra il sistema d’informazione ETIAS, da un lato, e gli altri sistemi di informazione dell’UE e i dati Europol, dall’altro, e le condizioni per la consultazione dei dati conservati in altri sistemi di informazione dell’UE e dei dati Europol mediante ETIAS ai fini dell’indivi duazione automatica di riscontri positivi. Di conseguenza, è necessario modificare i regolamenti (UE) 2018/1862 (5) e (UE) 2019/818 (6) del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di collegare il sistema centrale ETIAS agli altri sistemi di informazione dell’UE e ai dati Europol e di specificare quali dati saranno trasmessi tra tali sistemi di informazione dell’UE e tali dati Europol.

(5) Per quanto riguarda l’attuazione dell’interoperabilità con Eurodac, in conformità del regolamento (UE) 2018/1240, le conseguenti necessarie modifiche saranno adottate una volta adottata la rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(6) Il portale di ricerca europeo (ESP), istituito dal regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento e del Consiglio (8) e dal regolamento (UE) 2019/818, consentirà di interrogare parallelamente i dati conservati nell’ETIAS e quelli conservati negli altri sistemi di informazione dell’UE.

(7) È opportuno stabilire le modalità tecniche che consentono all’ETIAS di verificare regolarmente e automaticamente negli altri sistemi di informazione dell’UE se continuano ad essere soddisfatte le condizioni relative alla conservazione dei fascicoli di domanda stabilite dal regolamento (UE) 2018/1240.

(8) È possibile revocare l’autorizzazione ai viaggi ETIAS a seguito dell’inserimento nel SIS di una nuova segnalazione relativa al rifiuto di ingresso e di soggiorno o di una segnalazione relativa a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato. È opportuno instaurare un processo automatizzato tra il SIS e l’ETIAS affinché il sistema centrale ETIAS sia informato automaticamente dal SIS di queste nuove segnalazioni.

(9) È opportuno garantire le condizioni, inclusi i diritti di accesso, alle quali l’unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS possono consultare i dati conservati negli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini dell’ETIAS mediante norme chiare e precise riguardanti le modalità del loro accesso ai suddetti dati, il tipo di interrogazioni consentite e le categorie di dati consultabili, nei limiti di quanto strettamente necessario per l’assolvimento dei loro compiti. Analogamente, i dati conservati nei fascicoli di domanda ETIAS dovrebbero essere visibili solo per gli Stati membri che operano i sistemi di informazione sottostanti secondo le modalità della loro partecipazione.

(3) Regolamento (UE) 2021/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (UE) 2019/816 e

(UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (cfr. pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale).

(4) Regolamento (UE) 2021/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE)

n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2019/817 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale).

(5) Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del

sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

(6) Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interope

rabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

(7) Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto

delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

(8) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interope

rabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).