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Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 6 pagine
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L 249/4 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 14.7.2021
(17) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea,
la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (17), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio (18).
(18) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/818.
(19) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire modificare i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/818
al fine di collegare il sistema centrale ETIAS agli altri sistemi di informazione dell’UE e ai dati Europol e specificare quali dati saranno trasmessi tra tali sistemi di informazione dell’UE e tali dati Europol, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(20) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento
(UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (19),
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1862
Il regolamento (UE) 2018/1862 è così modificato:
(1) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 18 ter
Tenuta dei registri ai fini dell’interoperabilità con l’ETIAS
Per ciascun trattamento di dati eseguito nel SIS e nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) conformemente all’articolo 50 ter del presente regolamento è conservato un registro in conformità dell’articolo 18 del presente regolamento e dell’articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
_____________
(*) Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE)
n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).»;
(17) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21. (18) Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1). (19) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).