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Consultazione 2022/10: 16.504 n Iv. pa. Giezendanner. Garantire l’approvvigionamento di sangue e la gratuità della donazione · 3 pagine
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Legge sugli agenti terapeutici «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 35 cpv. 1bis
1bis Il sangue e i suoi derivati labili importati per le trasfusioni devono soddisfare i requisiti di gratuità della donazione di cui all’articolo 33a.
Art. 36 cpv. 2bis
2bisI criteri di esclusione non devono discriminare nessuno, in particolare non per l’orientamento sessuale.
Art. 41 Titolo
Altre disposizioni di sicurezza
Inserire prima del titolo del capitolo 2 sezione 7
Art. 41a Aiuti finanziari
1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari per promuovere la garanzia di un trattamento sicuro del sangue e dei suoi derivati labili, se un approvvigionamento sufficiente della popolazione non può essere garantito altrimenti.
2 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere gli aiuti finanziari sotto forma di contributi di base, contributi agli investimenti e contributi vincolati a progetti.
3 La Confederazione può versare i contributi soltanto se il beneficiario:
a. dispone delle conoscenze e delle capacità necessarie a garantire un trattamento sicuro del sangue e dei suoi derivati labili;
b. contribuisce a un approvvigionamento sufficiente della popolazione con sangue e suoi derivati labili;
c. assicura di adempiere il compito da promuovere prioritariamente a favore della popolazione;
d. adempie il compito da promuovere in modo appropriato, economico e con un onere amministrativo minimo;
e. fornisce le prestazioni proprie ragionevolmente esigibili per la garanzia di un trattamento sicuro del sangue e dei suoi derivati labili; e
f. adotta le misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili ed esaurisce le altre possibilità di finanziamento.
Art. 82 cpv. 1, terzo periodo
1 ... L’UFSP è competente per l’esecuzione dell’articolo 41a e del capitolo 4 sezione 2a. ...