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Consultazione 2022/35: Modifica della legge federale sulla politica regionale · 2 pagine

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Legge federale sulla politica regionale

Modifica del [data]

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del [data]1,

decreta:

I

La legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 20062 è modificata come segue:

Art. 7, rubrica, cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 2 frase introduttiva nonché cpv. 3

Mutui e contributi a fondo perso per progetti infrastrutturali

1La Confederazione può concedere mutui senza interessi o a tassi d’interesse favorevoli allo scopo di finanziare progetti infrastrutturali, nonché contributi a fondo perso allo scopo di finanziare piccoli progetti infrastrutturali, purché questi:

2Questi mutui e contributi a fondo perso possono essere concessi solo per progetti infrastrutturali che:

3Il Consiglio federale stabilisce i criteri per la concessione e l’ammontare massimo dei contributi a fondo perso tenendo conto del rincaro.

Art. 9 cpv. 1

1Tutti i beneficiari di aiuti finanziari secondo gli articoli 4–6 e di mutui e contributi a fondo perso secondo l’articolo 7 devono contribuire in misura adeguata con mezzi propri al progetto.

Art. 11 cpv. 1

1Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 4–6 nonché i mutui e i contributi a fondo perso di cui all’articolo 7 sono versati, sulla base di una convenzione di programma, sotto forma di importi forfettari.

1FF 20XX ...

2 RS 901.0

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