Progetto posto in consultazione OPEn
Consultazione 2022/45: Modifiche di ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2023 · 3 pagine
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Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L'ordinanza del 1° novembre 20171 sulla promozione dell'energia è modificata come segue:
Art. 9 Deroghe al limite inferiore nel caso degli impianti idroelettrici
1 Oltre agli impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico, gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dal limite inferiore di cui all'articolo 19 capoverso 4 lettera a LEne:
a. centrali con utilizzo di acqua di dotazione;
b. impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale, canali industriali e canali di derivazione e di restituzione esistenti, sempre che non vengano provocati nuovi interventi nelle acque naturali o preziose sul piano ecologico;
c. impianti accessori come impianti ad acqua irrigua, centrali che utilizzano l’infrastruttura per l’innevamento artificiale o acqua di galleria.
2 Oltre agli impianti accessori sono esclusi dal limite inferiore di cui all'articolo 26 capoverso 1 LEne anche gli impianti idroelettrici seguenti:
a. centrali con utilizzo di acqua di dotazione;
b. impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale, canali industriali e canali di derivazione e di restituzione esistenti, sempre che non vengano provocati nuovi interventi nelle acque naturali o preziose sul piano ecologico;
c. impianti che attuano o hanno attuato misure di risanamento di cui all'articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) o all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca
1 RS 730.03
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