Progetto posto in consultazione OPEn

Consultazione 2022/45: Modifiche di ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2023 · 3 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

(LFSP), sempre che gli ampliamenti o i rinnovamenti non causino nuovo o ulteriore pregiudizio sul piano ecologico.

Art. 15 cpv. 1bis

Variante 1

1bis Il prezzo di mercato di riferimento per l’elettricità prodotta dagli impianti idroelettrici corrisponde alla media dei prezzi determinati alla borsa elettrica nel seguente periodo di tempo per il giorno successivo per la regione di mercato svizzera:

a. per gli impianti sottoposti a una misurazione del profilo di carico: una settimana;

b. per gli impianti non sottoposti a una misurazione del profilo di carico: un trimestre.

Variante 2

1bis Il prezzo di mercato di riferimento per l’elettricità prodotta dagli impianti idroelettrici sottoposti a una misurazione del profilo di carico corrisponde alla media dei prezzi determinati alla borsa elettrica in un mese per il giorno successivo per la regione di mercato svizzera, ponderati in base all’effettiva immissione in rete ogni quarto d’ora degli impianti idroelettrici sottoposti a una misurazione del profilo di carico e che partecipano al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità.

1ter Il prezzo di mercato di riferimento per l’elettricità prodotta dagli impianti idroelettrici non sottoposti a una misurazione del profilo di carico corrisponde alla media trimestrale dei prezzi di mercato di riferimento mensili di cui al capoverso 1bis.

Art. 26 Indennità di gestione

1 I produttori nella commercializzazione diretta ricevono trimestralmente dall’organo d’esecuzione un’indennità di gestione per kWh, composta da una quota fissa per i costi di commercializzazione e da una quota variabile per i costi dell'energia di compensazione.

2 La quota per i costi di commercializzazione ammonta a 0,11 ct./kWh per tutte le tecnologie.

3 La quota variabile per i costi dell'energia di compensazione è calcolata ogni mese sulla base dei prezzi medi dell'energia di compensazione.

4 La quota variabile viene stabilita sulla base dei seguenti importi, definiti a loro volta sulla base dei prezzi medi dell'energia di compensazione degli anni 2013, 2014 e 2015:

a. 0,44 centesimi nel caso di impianti fotovoltaici e a energia eolica;

b. 0,17 centesimi nel caso di impianti idroelettrici;

c. 0,05 centesimi nel caso di IIR;

d. 0,17 centesimi nel caso dei restanti impianti a biomassa.