Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 47 pagine
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l’insediamento del servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni e delle sue risorse. Il Consiglio federale deciderà in merito all’assegnazione amministrativa del servizio specializzato soltanto dopo la consultazione;
gli incaricati della sicurezza delle informazioni e altri detentori dei ruoli devono ricevere una for-
mazione;
più sistemi d’informazione devono essere adeguati o introdotti. Ciò concerne in particolare SI-
BAD, il sistema informatizzato dei CSP, e i suoi sistemi circostanti, nonché FABS, il futuro sistema d’informazione della procedura di sicurezza relativa alle aziende. Per un esercizio efficace del SGSI da parte degli uffici la Confederazione lavora all’acquisizione e all’introduzione di un’applicazione SGSI standardizzata con la quale verranno digitalizzati i compiti e i processi dell’ordinanza sulla sicurezza delle informazioni. L’applicazione SGSI è intesa essere pronta per l’introduzione e l’utilizzo da parte degli uffici e dei dipartimenti entro la fine del 2024.
I lavori di attuazione verranno coordinati con le altre autorità federali e con i Cantoni. Se necessario, il Consiglio federale deciderà una messa in vigore scaglionata della LSIn e delle sue ordinanze.
4 Commento a singoli articoli
4.1 Ordinanza sulla sicurezza delle informazioni (OSIn)
Ingresso
L’ingresso rimanda a tutte le norme di legge che conferiscono al Consiglio federale una competenza normativa nell’ambito dell’OSIn.
Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto
La nozione di «sicurezza delle informazioni» comprende la sicurezza di tutte le informazioni, inclusi i dati personali secondo la legislazione sulla protezione dei dati, della quale sono responsabili l’Amministrazione federale e l’esercito. L’OSIn disciplina i compiti, le responsabilità e le competenze nonché le procedure per garantire la sicurezza delle informazioni in seno all’Amministrazione federale e all’esercito che sono necessari nell’ambito della gestione della sicurezza delle informazioni, della protezione di informazioni classificate, della sicurezza informatica e delle misure adottate per la sicurezza personale e fisica. Come nella stessa LSIn (cfr. messaggio LSIn, commento ad art. 1 LSIn), nell’OSIn non viene definito il termine «informazione». Quando si intendono dati personali ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati, si utilizza ogni volta il termine «dati personali».
Il rapporto tra la LSIn e la legge del 19 giugno 199216 sulla protezione dei dati (LPD) è illustrato dettagliatamente nel messaggio concernente la LSIn (cfr. messaggio LSIn, n. 1.2.3 pag. 2589). Gli organi di sicurezza secondo gli articoli 36 segg. OSIn assicureranno il coordinamento con i competenti consulenti per la protezione dei dati nell’ambito del SGSI.
Art. 2 Campo d’applicazione
Capoversi 1–5: nell’ambito di una lista positiva viene indicato a quali autorità e organizzazioni assoggettate (cfr. messaggio LSIn, commento ad art. 2 LSIn) e a quali condizioni si applica questa ordinanza.
Per l’applicazione della LSIn e dell’OSIn alle unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata secondo l’articolo 7a OLOGA nonché alle organizzazioni secondo l’articolo 2 capoverso 4 LOGA alle quali sono attribuiti compiti amministrativi ma che sono al di fuori dell’Amministrazione federale cfr. il numero 3.3 lettera b.
Questa ordinanza si applica, per analogia, alle autorità assoggettate di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a nonché c–e LSIn (Assemblea federale, tribunali della Confederazione, Ministero pubblico della Confederazione e la sua Autorità di vigilanza nonché la Banca nazionale svizzera), sempreché suddette autorità non emanino proprie disposizioni esecutive. Se esse si avvalgono di tale possibilità, sono esentate dall’OSIn (ma non dalla LSIn).
16 RS 235.1 11/47