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Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 29 pagine
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Ordinanza sulla sicurezza delle informazioni in seno all’Amministrazione federale e all’esercito (Ordinanza sulla sicurezza delle informazioni, OSIn)
avamprogetto del 24 agosto 2022
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 2 capoversi 3 e 4, 12 capoverso 3, 83 capoverso 3, 84 capoverso 1, 85 capoversi 1 e 2 e 86 capoverso 4 della legge sulla sicurezza delle informazioni del 18 dicembre 20201 (LSIn),
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Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
(art. 1 LSIn)
La presente ordinanza disciplina i compiti, le responsabilità e le competenze nonché le procedure per garantire la sicurezza delle informazioni in seno all’Amministrazione federale e all’esercito.
Art. 2 Campo d’applicazione
(art. 2–3 e 84 cpv. 3 LSIn)
1 La presente ordinanza si applica:
a. al Consiglio federale;
b. alle unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale secondo l’articolo 7 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA);
c. all’esercito.
2 La LSIn e la presente ordinanza si applicano alle unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata secondo l’articolo 7a OLOGA3 come segue:
1RS 128
2 RS 172.010.1
3 RS 172.010.1
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