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Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 29 pagine

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Ordinanza sulla sicurezza delle informazioni in seno all’Amministrazione federale e all’esercito (Ordinanza sulla sicurezza delle informazioni, OSIn)

avamprogetto del 24 agosto 2022

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoversi 3 e 4, 12 capoverso 3, 83 capoverso 3, 84 capoverso 1, 85 capoversi 1 e 2 e 86 capoverso 4 della legge sulla sicurezza delle informazioni del 18 dicembre 20201 (LSIn),

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Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

(art. 1 LSIn)

La presente ordinanza disciplina i compiti, le responsabilità e le competenze nonché le procedure per garantire la sicurezza delle informazioni in seno all’Amministrazione federale e all’esercito.

Art. 2 Campo d’applicazione

(art. 2–3 e 84 cpv. 3 LSIn)

1 La presente ordinanza si applica:

a. al Consiglio federale;

b. alle unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale secondo l’articolo 7 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA);

c. all’esercito.

2 La LSIn e la presente ordinanza si applicano alle unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata secondo l’articolo 7a OLOGA3 come segue:

1RS 128

2 RS 172.010.1

3 RS 172.010.1

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