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Consultazione 2022/65: Adattamento dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni
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Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
L’ordinanza del 20 dicembre 19821 sull’assicurazione contro gli infortuni è
modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 lett. j
1Non sono soggetti all’obbligo assicurativo:
j. le persone attive come atleti o allenatori in associazioni sportive che versano loro esclusivamente redditi lavorativi annui corrispondenti al massimo a due terzi dell’importo minimo della rendita completa di vecchiaia annua dell’AVS di cui all’articolo 34 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 19462 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 832.202
2 RS 831.10
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