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Consultazione 2022/72: Facilitare l’abbattimento di lupi. Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia · 3 pagine
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Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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L'ordinanza del 29 giugno 19882 è modificata come segue:
Art. 4biscpv. 1bis, 2 e 3
1bisNegli anni in cui non avviene la riproduzione, nelle regioni in cui l’effettivo di lupi è sicuro, può essere abbattuto un cucciolo nato durante l’anno precedente.
2In caso di danni ad animali da reddito, la regolazione è autorizzata se nell’areale abituale di attività di un branco di lupi riprodottosi con successo sono stati uccisi almeno dieci animali da reddito nell’arco di quattro mesi oppure se sono stati uccisi o gravemente feriti due bovini, equini o camelidi del nuovo mondo. Per valutare i danni è applicabile per analogia l’articolo 9 biscapoverso 4.
3In caso di grave pericolo per l’uomo, la regolazione è autorizzata in particolare se lupi appartenenti a un branco si aggirano regolarmente e spontaneamente all’interno o nelle immediate vicinanze di insediamenti mostrandosi aggressivi o troppo poco timorosi nei confronti dell’uomo.
Art. 9biscpv. 1, 2 lett. c, 3 e 6 periodo 1
1Il Cantone può rilasciare un’autorizzazione di abbattimento per singoli lupi, non appartenenti a un branco, che causano danni rilevanti ad animali da reddito o che mettono gravemente in pericolo le persone.
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2 RS 922.01
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