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Consultazione 2022/84: Modifica delle ordinanze esecutive (OASA, OEAE; OAsi 2) relative alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione e alla legge sull’asilo (adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria) · 3 pagine
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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa «%ASFF_YYYY_ID»
4Per valutare la dipendenza dall’aiuto sociale è determinante la situazione futura nel nuovo Cantone.
5La SEM può disporre un cambiamento di Cantone se entrambi i Cantoni in questione sono d’accordo.
Art. 74, rubrica e cpv. 3
Ricongiungimento familiare per gli stranieri ammessi provvisoriamente
(art. 85c cpv. 1 e 2 LStrI)
3Se le condizioni temporali per il ricongiungimento familiare di cui all’articolo 85c capoverso 1 LStrI sono adempite, la domanda d’inclusione nell’ammissione provvisoria va presentata entro cinque anni. La domanda per il ricongiungimento dei figli in età superiore ai 12 anni va presentata entro 12 mesi. Se il legame familiare insorge dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 85c capoverso 1 LStrI, tale termine decorre da detto momento.
Art. 74a, rubrica e cpv. 2
Competenze linguistiche per l’inclusione nell’ammissione
provvisoria in caso di ricongiungimento familiare
(art. 85c cpv. 1 lett. d LStrI)
2Se la condizione di cui al capoverso 1 non è adempita, è sufficiente l’iscrizione a un’offerta di promozione linguistica che consenta di raggiungere almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.
II
La presente ordinanza entra in vigore il ….