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Consultazione 2022/84: Modifica delle ordinanze esecutive (OASA, OEAE; OAsi 2) relative alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione e alla legge sull’asilo (adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria) · 3 pagine
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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:
Art. 31 cpv. 3
3L’esercizio di un’attività lucrativa dipendente o indipendente non è soggetto ad autorizzazione.
4Abrogato
Art. 53a
(art. 30 cpv. 1 lett. l LStrI; art. 43 cpv. 4 e 75 cpv. 4 LAsi)
Il richiedente l’asilo, lo straniero ammesso provvisoriamente o la persona bisognosa di protezione che partecipa a un programma d’occupazione sottostà alle condizioni stabilite in tale programma.
Art. 65 cpv. 4 lett. a, cpv. 7 e 8
4La notifica dei dati di cui al capoverso 2 può essere effettuata da un terzo se questi:
a. sostiene l’integrazione o la reintegrazione professionale presso un fornitore di provvedimenti incaricato da un’autorità; o
7L’inizio di un’attività lucrativa non soggiace all’obbligo di notifica se:
RS ..........
1 RS 142.201
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