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Consultazione 2022/88: Modifica dell’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (deroghe al divieto dei lavori pericolosi per i giovani di età superiore ai 15 anni in programmi di preparazione alla formazione professionale di base) · 3 pagine
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Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro «%ASFF_YYYY_ID»
dal controllo effettuato risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a, b, d ed e. L’ispettorato cantonale del lavoro può limitare nel tempo l’autorizzazione eccezionale e vincolarla a oneri. Si è in presenza di una situazione eccezionale in particolare se l’azienda ha già adottato le misure necessarie per ottenere entro un anno un’autorizzazione per formare apprendisti.
Art. 5 cpv. 2
2È vietato l’impiego di giovani di età inferiore ai 16 anni per il servizio dei clienti in alberghi, ristoranti e caffè. L’occupazione può tuttavia essere autorizzata nell’ambito della formazione professionale di base o di programmi organizzati, a scopo di orientamento professionale, dalle imprese, dalle organizzazioni del mondo del lavoro con responsabilità in materia di formazione e di esame, da enti incaricati dell’orientamento professionale o da enti responsabili di attività giovanili extrascolastiche conformemente alla legge del 30 settembre 20115 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche.
Art. 8 Lavori leggeri
(art. 30 cpv 2 lett. a LL)
Se non è applicabile una disposizione speciale secondo gli articoli 4–7, i giovani di età superiore ai 13 anni possono essere impiegati per lavori che, per il genere o le condizioni in cui vengono eseguiti, non ne compromettano la salute, la sicurezza o lo sviluppo psicofisico e non ne pregiudichino la frequenza e le prestazioni scolastiche. I giovani di età superiore ai 13 anni possono essere impiegati segnatamente nell’ambito di programmi organizzati a scopi di orientamento professionale da parte di aziende, di organizzazioni del mondo del lavoro con responsabilità in materia di formazione e di esame, di enti incaricati dell’orientamento professionale o di enti responsabili di attività giovanili extrascolastiche conformemente alla legge del 30 settembre 20116 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche.
Art. 22a
Abrogato
II
La presente ordinanza entra in vigore il...
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr