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Consultazione 2022/88: Modifica dell’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (deroghe al divieto dei lavori pericolosi per i giovani di età superiore ai 15 anni in programmi di preparazione alla formazione professionale di base) · 3 pagine
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Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro «%ASFF_YYYY_ID»
Le organizzazioni del mondo del lavoro definiscono, nell’allegato ai piani di formazione, misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. A tal fine consultano preventivamente uno specialista della sicurezza sul lavoro conformemente all’ordinanza del 25 novembre 19962 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.
2I giovani possono essere impiegati per i lavori pericolosi per i quali è prevista una deroga ai sensi del capoverso 1 se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità. L’impiego deve essere parte integrante dell’autorizzazione per formare apprendisti di cui all’articolo 20 capoverso 2 LFPr3. Prima di rilasciare l’autorizzazione per formare apprendisti, l’ufficio cantonale della formazione professionale sente l’ispettorato cantonale del lavoro.
3La SECO può, su richiesta, accordare autorizzazioni eccezionali per l’impiego di giovani per i lavori pericolosi per i quali non sono previste deroghe nelle ordinanze in materia di formazione se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità.
Art. 4b Lavori pericolosi nell’ambito di provvedimenti d’integrazione professionale e di preparazione alla formazione professionale di base
1I giovani di età superiore ai 15 anni possono essere impiegati per lavori pericolosi al di fuori della formazione professionale di base se i lavori sono svolti nell’ambito di un provvedimento federale o cantonale d’integrazione professionale o nell’ambito di un’offerta di preparazione alla formazione professionale di base conformemente all’articolo 12 LFPr4 e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a. il provvedimento o l’offerta sottostà alla sorveglianza di un’autorità secondo le prescrizioni federali o cantonali;
b. si tratta di un’attività per cui è prevista una deroga in un’ordinanza in materia di formazione secondo l’articolo 4a capoverso 1;
c. l’azienda dispone di un’autorizzazione per formare apprendisti secondo l’articolo 20 capoverso 2 LFPr che prevede l’impiego di giovani per lavori pericolosi;
d. l’azienda rispetta, per i lavori svolti dai giovani, le misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute definite nell’allegato ai piani di formazione secondo l’articolo 4a capoverso 1;
e. i giovani sono sufficientemente e adeguatamente formati, istruiti e sorvegliati durante lo svolgimento di lavori pericolosi da una persona adulta qualificata.
2L’ispettorato cantonale del lavoro può, su richiesta, accordare a un’azienda che non dispone di un’autorizzazione per formare apprendisti secondo l’articolo 20 capoverso 2 LFPr un’autorizzazione eccezionale per l’impiego di giovani di età superiore ai 15 anni per lavori pericolosi al di fuori della formazione professionale di base se