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Consultazione 2022/95: Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) · 2 pagine
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Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 26biscpv. 3
3Al valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del dieci per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bispari o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione supplementare del dieci per cento.
II
Disposizione transitoria della modifica del …
1Le rendite correnti al momento dell’entrata in vigore della modifica del … per un grado d’invalidità inferiore al 70 per cento per le quali il reddito con invalidità è stato determinato in base a valori statistici devono essere sottoposte a revisione entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica. L’aumento della rendita è applicato con effetto dal momento dell’entrata in vigore della presente modifica.
2In caso di presentazione di una nuova richiesta di prestazioni da parte di un assicurato cui prima dell’entrata in vigore della modifica del … è stata negata una rendita perché il suo grado d’invalidità era insufficiente, si entra nel merito della richiesta, qualora questa rende verosimile che l’applicazione della nuova regolamentazione di cui all’articolo 26biscapoverso 3 al calcolo del grado d’invalidità determini il diritto a una rendita.
1 RS 831.201
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